Novità fiscali dal 1° luglio 2014
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 66 del 4 aprile 2014, convertito con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, a decorrere dal 1° luglio 2014 è previsto l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota riferita all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicabile ai proventi realizzati dai prodotti assicurativi di Ramo I, di Ramo III (Unit Linked o Index Linked), di Ramo V (Capitalizzazione) o "multi-ramo".
In particolare, la ritenuta fiscale, determinata annualmente in base alla composizione degli investimenti sottostanti a ciascuna singola polizza (in base cioè alla distribuzione dell'investimento nei diversi Fondi Interni, dove applicabile) registrati nell'ultimo anno, si applica sui proventi realizzati(c.d. "imponibile fiscale") in relazione alla ripartizione dell'investimento in:
a) obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list” (questa parte è fiscalmente rilevante nella misura del 48,08%);
b) altre tipologie di investimenti (questa parte è fiscalmente rilevante nella misura del 100%).
In altri termini, la ritenuta fiscale può essere determinata applicando all'intero importo dei proventi realizzati un'imposta sostitutiva equivalente (la cosiddetta aliquota fiscale "sintetica") calcolata ponderando l'imposta del 12,5% per la quota parte di investimento del fondo interno assicurativo/prodotto in titoli di cui alla tipologia a), e l'imposta del 26% per la restante parte degli investimenti del fondo interno assicurativo in titoli di cui alla tipologia b).(*)
Il predetto Decreto prevede un regime transitorio sui redditi maturati al 30 giugno 2014, al fine di regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova aliquota, in base al quale la Compagnia – automaticamente e senza alcuna facoltà di deroga per l’investitore – provvede in sede di riscatto/scadenza della polizza, ad applicare:
l’aliquota del 12,50% sui redditi maturati sino al 31 dicembre 2011;
l’aliquota del 20% sui redditi maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
mentre, sulla porzione di reddito maturata a partire dal 1° luglio 2014 verrà applicata l’aliquota del 26%.
In caso di prodotti, a capitale non protetto, che prevedono la corresponsione periodica di proventi, c.d. “cedole”, bisogna tener presente che tali proventi non sono soggetti a tassazione all’atto del pagamento ma la tassazione è differita al momento del riscatto/scadenza (**) del contratto; pertanto, in caso di riscatto/scadenza dopo il 1° luglio 2014, tutte le cedole incassate saranno tassate al 26% indipendentemente dal periodo in cui sono state percepite.
Di seguito un esempio esplicativo:
Esempio: tassazione sui proventi realizzati
La polizza A ha registrato nell'ultimo anno un investimento medio in obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni di Paesi “white list” pari al 40%. I proventi realizzati da tale parte di investimento sono computabili per il solo 48,08% ai fini dell'applicazione dell'imposta, mentre la restante parte dell'investimento, pari al 60%, è computabile per intero a tale fine.
Mario Rossi effettua un riscatto realizzando un provento pari a € 200.
L'imposta sostitutiva pari al 26% verrà applicata al solo "imponibile fiscale", pari al 79,23% ("percentuale imponibile fiscale") del provento realizzato.
La "percentuale imponibile fiscale" è infatti determinata come:
100%*60%+ 48,08% * 40% = 79,23%
e l'"imponibile fiscale" sarà pari a 79,23%*200€=158,5€.
Pertanto, la ritenuta fiscale sarà pari al 26% dell'"imponibile fiscale", 26%*158,5€=41,2€.
In altri termini, l'aliquota fiscale "sintetica" è pari al 26%*60%+12,5%*40%=20,60%, e la ritenuta fiscale è pari al 20,60% dell'intero provento realizzato (20,60%*200€=41,2€).
Dall’ambito di applicazione della nuova tassazione sono esclusi tutti i prodotti previdenziali, ad eccezione delle rivalutazioni annue corrisposte in sede di erogazione delle rendite.
Si precisa che in relazione ai predetti prodotti previdenziali, il citato Decreto in sede di conversione in Legge, ha previsto, per il solo anno 2014, l’incremento dall’11% all’11,50% dell’aliquota applicata al risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
Si ricorda infine che per prodotti assicurativi di Ramo III e V l'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto.Per il 2012 l'imposta è pari allo 0,10% in misura proporzionale su base annua, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro. Dal 2013 è pari 0,15%, senza alcun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 4.500 euro). Dal 2014 l'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e senza alcun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro).
(*)Per i prodotti Mediolanum TFM e Mediolanum TFM New, si precisa che Mediolanum Vita S.p.A. non applicherà l'imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. L'indennità di fine mandato erogata a fronte della liquidazione della polizza sarà assoggettata a tassazione separata in capo all'amministratore se sussistono le condizioni di cui all'art. 16 comma 1, lett. c) del TUIR
(**) Per la polizza Mediolanum My Life, gli importi periodici riconosciuti a seguito dell’attivazione del servizio di Decumulo Finanziario non sono assoggettati a tassazione all’atto dell’erogazione. L’eventuale tassazione sulla plusvalenza assicurativa viene pertanto differita al momento del riscatto/sinistro.
1 luglio 2014