Diritto all'oblio oncologico: prevenzione e tutela
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche - diritto all’oblio oncologico
Dal 2 gennaio 2024, con l’entrata in vigore della Legge n. 193/2023 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, è stato introdotto anche in Italia il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”.
Per tale si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti assicurativi.
Pertanto, la Compagnia informa che a partire da tale data, in fase di stipulazione o rinnovo di una polizza assicurativa, l’assicurando/assicurato non è più tenuto a dichiarare informazioni relative a patologie oncologiche dalle quali sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (5 anni nel caso di tumore insorto prima dei 21 anni compiuti).
Infine, la Legge prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che saranno pubblicati nell’arco dei prossimi 6 mesi dalla data di entrata in vigore, con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione.